statuto

Statuto dell’ANIAI Campania

in vigore dal 30 marzo 1995

ART. 1 – L’associazione degli ingegneri ed architetti della Campania, federata all’A.N.I.A.I. – Associazione Nazionale Ingegneri ed Architetti Italiani – assume, per brevità, il logo: aniai CAMPANIA con cui sarà in seguito denominata. E’ una libera associazione culturale, senza scopi di lucro, che intende perseguire i seguenti obiettivi:assumere nell’ambito nazionale, regionale e locale un’attiva partecipazione di impegno culturale e morale;promuovere collaborazioni a livello scientifico, tecnico, economico e sociale fra le professioni, l’Universita’ ed Enti vari; collaborare con i Consigli degli Ordini provinciali, con l’ANIAI Nazionale e con le organizzazioni culturali i cui programmi siano compatibili con il presente statuto; svolgere attivita’ di formazione professionale per architetti, ingegneri ed altri tecnici;provvedere alla pubblicazione di una rivista, organo dell’Associazione.

ART. 2 – Possono iscriversi all’aniai Campania, di norma, i laureati in Ingegneria e Architettura residenti nella Regione Campania, presentati da almeno 2 soci. Gli iscritti sono così suddivisi: soci ordinari, coloro che pagano la quota annuale come stabilito dal Consiglio Direttivo; soci sostenitori, quei soci che volontariamente accettano il pagamento di una quota maggiore di quella dei soci ordinari; soci onorari, coloro che, nominati dal Consiglio Direttivo, hanno onorato la tecnica o altri campi di attività; soci benemeriti, coloro che dimostrano un particolare interesse nei confronti dell’Associazione; soci aderenti, gli studenti di Ingegneria e Architettura, le cui modalità per la iscrizione sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 3 – Il patrimonio dell’Associazione comprende: i beni mobili ed immobili di proprietà, la donazione senza speciali destinazioni e gli avanzi dei bilanci di esercizio.

ART. 4 – Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea generale degli iscritti, il Consiglio direttivo, la Giunta esecutiva. Il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri.

ART. 5 – L’Assemblea generale è costituita da tutti i soci ordinari e sostenitori. Ad essa è demandato: l’indirizzo generale dell’Associazione , su proposte del Consiglio Direttivo;l’esame e l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi; l’elezione di tutte le cariche sociali; la modifica delle norme statutarie; l’eventuale proposta di scioglimento dell’Associazione.

ART. 6 – L’assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta deve esprimere pareri su questioni di interesse generale, con specifico riferimento agli scopi statutari o quando venga richiesto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un ventesimo dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali. L’Assemblea dovrà essere convocata obbligatoriamente: ogni anno, entro il 31 marzo, per deliberare quanto stabilito ai comma a) e b) del precedente art. 5; ogni tre anni per ottemperare a quanto stabilito al comma c) dello stesso art. 5; in seduta straordinaria, per deliberare quanto stabilito ai comma d) ed e) sempre dell’art. 5.

ART. 7 – L’assemblea è convocata dal Presidente in carica con avviso, da inviare a tutti i soci a mezzo posta, almeno 10 giorni prima della data stabilita per la prima convocazione, e dovrà contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora per la 1a e 2a convocazione, nonché l’ordine del giorno. A ciascun votante è consentito di rappresentare per delega solo un altro socio elettore assente. La delega deve essere conferita per iscritto per singole assemblee e non è valida se non riporta il nominativo del socio al quale la delega viene rilasciata.

ART. 8 – L’assemblea annuale di cui al punto a) dell’art. 6 è valida in 1a convocazione con la partecipazione della maggioranza dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente, computando anche le deleghe e, in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, con la partecipazione di un quinto degli stessi, comprese le deleghe. L’Assemblea di cui al punto b) del precedente art. 6 è valida in 1a convocazione con la partecipazione della maggioranza dei soci in regola come per l’assemblea annuale  e in 2a convocazione con la partecipazione di almeno un terzo degli elettori compreso le deleghe. Il Presidente, per ogni assemblea, viene nominato per alzata di mano e per alzata di mano l’Assemblea ratifica i nomi del Presidente di seggio e di due scrutatori. Le modalita’ di votazione saranno stabilite dal Presidente di seggio, quando non siano state indicate nella scheda di votazione.Le elezioni delle cariche sociali, avverranno a scrutinio segreto.

ART. 9 – Il Consiglio Direttivo è composto da 25 Consiglieri eletti dall’Assemblea generale. I compiti del Consiglio Direttivo sono: individuare mezzi e modi per realizzare le finalità dell’Associazione in base alle direttive dell’Assemblea; convocare le Assemblee, tramite il Presidente stabilire le quote annuali dei soci; provvedere alla gestione ordinaria; predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da rimettere al Collegio sindacale almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea; avvalersi di specialisti in discipline afferenti problemi particolari che l’Associazione si prefigge di affrontare; deliberare la cancellazione dei soci, nel caso di comportamento lesivo delle finalità che persegue l’Associazione nonché la decadenza dei Consiglieri che risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni di Consiglio;provvedere nella prima riunione di Consiglio, alla surroga degli stessi, nominando fra i Consiglieri non eletti in ordine di graduatoria; eleggere, nel proprio seno, la Giunta esecutiva così formata: Presidente, due Vice Presidenti (un ingegnere e un architetto, di cui il più anziano di età è il Vicario), Segretario, Vice Segretario, Tesoriere e tre Consiglieri con incarichi specifici per l’organizzazione culturale, per le pubbliche relazioni e per la Biblioteca. Fa parte, inoltre della Giunta Esecutiva il Direttore responsabile della propria Rivista, eleggere, uno o più soci onorari e/o benemeriti in tutte le votazioni, in caso di parità di voto, prevale quello del Presidente e, in sua assenza, quello del Vice Presidente.

ART. 10 – Il Consiglio direttivo si riunisce di norma ogni tre mesi o allorquando lo ritenga il Presidente per l’espletamento dei suoi compiti, oppure quando venga richiesto almeno da un terzo i suoi componenti. La riunione del Consiglio è valida con la presenza di almeno 9 Consiglieri compreso il Presidente o uno dei due Vicepresidenti e le deliberazioni sono valide con la maggioranza semplice.

ART. 11 – Gli eletti nelle cariche sociali rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso che un componente venga a cessare dalla carica per dimissioni o altro, il Consiglio nomina, nella sua prima riunione, fra i Consiglieri, Sindaci e Probiviri, un successore che durerà quanto sarebbe dovuta durare quello che egli surroga. Le funzioni di tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo questo resta in carica fino alla nuova assemblea elettiva che lo stesso convoca in via straordinaria.

ART. 12 – La Giunta Esecutiva ha il compito di:eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo; adottare tutti gli accorgimenti necessari per la più attiva partecipazione alla vita dell’Associazione; mantenere i contatti con gli Ordini professionali, Enti ed Associazioni culturali; indire Convegni e predisporre Commissioni di studio per specifici argomenti, da sottoporre poi a ratifica del Consiglio direttivo nella riunione immediatamente successiva; controllare il funzionamento del Comitato di redazione della rivista, organo dell’aniai Campania.

ART. 13 – La giunta esecutiva è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo reputi opportuno. La sua formazione è quella prevista al comma i) art. 9.Le deliberazioni di Giunta sono valide con la presenza di cinque componenti compreso il Presidente o uno dei due Vicepresidenti.

ART. 14 -Il Presidente ha la rappresentanza del sodalizio, vigila sull’osservanza delle norme statutarie e sul buon funzionamento del Consiglio Direttivo, convoca l’Assemblea degli iscritti, le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, organizza le varie manifestazioni programmate, riferisce all’Assemblea sull’opera svolta dal Consiglio Direttivo e propone programmi futuri.

ART. 15 – Il segretario è responsabile della organizzazione, della redazione e della tenuta dei verbale della Giunta e del Consiglio direttivo.

ART. 16 – Il tesoriere è responsabile della tenuta dei registri contabili e della cassa;  cura gli introiti, esegue i pagamenti e propone al Consiglio i provvedimenti per reperire i fondi per la vita dell’Associazione, predisponendo i bilanci preventivi e consuntivi. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

ART. 17 – Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre membri effettivi, di cui almeno uno architetto, e due supplenti, i Sindaci, che possono partecipare alle riunioni di Consiglio con voto consultivo, esaminano le registrazioni contabili e sottoscrivono i bilanci consuntivo e preventivo proponendoli al Consiglio direttivo.

ART. 18 – Il collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi, di cui almeno uno architetto e due supplenti. Le funzioni di Presidente sono esercitate dal più anziano di età. Il collegio interviene quando l’opera del Presidente dell’Associazione non è valsa a derimere eventuali controversie fra i soci e provvede a proporre provvedimenti disciplinari al Consiglio, per ulteriori determinazioni.

ART. 19 – Per le modifiche del presente Statuto sarà indetta un’Assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione con le stesse modalità previste dall’art.8 e con le stesse prescrizioni di cui al punto b dell’art.6. Le relative determinazioni saranno valide con la maggioranza dei due terzi dei votanti, computando le relative deleghe. Nel caso non si raggiunga anche in seconda convocazione la maggioranza (metà più uno) degli aventi diritti al voto, o non si ottenga il quorum dei due terzi, l’Assemblea dovrà essere convocata per referendum seguendo la normativa che il Consiglio direttivo stabilirà.

ART. 20 – Le stesse norme, di cui all’art.19 saranno adottate per procedere all’eventuale scioglimento dell’Associazione.